Che cos’e’ la mediazione

Il decreto legislativo 28 del 2010 definisce la mediazione come “… l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa …”.

La mediazione viene esercitata da un terzo imparziale (il mediatore) che cerca di comporre il conflitto di interessi tra le parti o ponendosi quale facilitatore di un accordo spontaneo che può nascere tra le parti, o formulando una proposta di accordo che le parti sono libere di accettare o rifiutare.

Questa procedura può essere attivata dalle parti solo per i conflitti di interessi relativi a diritti disponibili. In alcuni casi, a decorrere dal 21 marzo 2011, la mediazione sarà obbligatoria.

La parte che vorrà intraprendere un giudizio in materia di  condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, dovrà preliminarmente invitare la controparte a partecipare al procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La mediazione non è una forma alternativa di giustizia, ma è una forma complementare ad essa finalizzata alla soddisfazione degli interessi.

Non è alternativa perché il ricorso al procedimento di mediazione non impedisce alle parti in caso di insuccesso della mediazione di rivolgersi all’autorità giudiziaria per soddisfare i propri interessi, ma è ad essa complementare, perché il buon funzionamento della mediazione può senz’altro contribuire a defatigare le aule giudiziarie dalla notevole mole di contenzioso civile.

Allo stesso tempo la corretta applicazione nei giudizi contenziosi dei sistemi sanzionatori dei comportamenti scorretti delle parti nel corso del procedimento di mediazione può garantire il migliore funzionamento della mediazione.

Nella mediazione non bisogna rispettare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato né il principio del contraddittorio. Le parti potranno trovare l’accordo di conciliazione, anche coinvolgendo interessi originariamente non prospettati, che ampliano la torta negoziale.

Il mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o separatamente, e da questi incontri dovrà trarre gli elementi per tentare di facilitare un accordo spontaneo tra le parti, e ove esso non si raggiunga spontaneamente, confezionare una proposta di accordo equilibrata che induca le parti ad accettarla ed a definire il conflitto di interessi.

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